Descrizione
Ordinanza Sindacale ai sensi dell’art. 50, comma 7, del D.lgs. n. 267/2000
Al fine di assicurare il soddisfacimento delle esigenze di regolare ed equilibrata coesistenza di funzioni residenziali e attività commerciali, avuto riguardo alla rilevante presenza di locali, alla densità abitativa e alla morfologia dei luoghi e di armonizzare l’espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti sul territorio comunale
VALIDITA’: dal 14/08/2026 al 28/08/2026
IL SINDACO
Premesso che:
• l’art. 50, c. 7, D.L.gs. 267/2000 stabilisce che il Sindaco coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell’ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d’intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l’espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti.
• l’art. 9 del vigente Regolamento comunale per la disciplina della occupazione temporanea di suolo pubblico per spazi di ristoro all’aperto annessi ad esercizi di somministrazione di alimenti e bevande che prevede che il Comune possa modificare, sospendere o revocare, in qualsiasi momento, il provvedimento di concessione o autorizzazione rilasciato, anche se privo di un termine espresso di scadenza, ovvero imporre nuove condizioni per sopravvenuti motivi di interesse pubblico senza essere tenuto a corrispondere alcun indennizzo;
• il vigente Regolamento il commercio su aree private, per il commercio su aree pubbliche, per le attività di somministrazione di alimenti e bevande prevede che il Sindaco, in attuazione delle potestà legislativamente riconosciute dall’art. 50, commi 7 e 7-bis, del D.lgs. n. 267/2000 e fermo restando provvedimenti normativi maggiormente restrittivi, possa, con proprie ordinanze, definire specifici orari di apertura e chiusura delle attività commerciali, artigianali, alimentari e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, anche diversamente disciplinando tra l’attività condotta all’interno del locale ovvero sul plateatico, conseguente al rilascio di specifica concessione di occupazione di suolo pubblico, ai sensi del predetto regolamento. La determinazione oraria può riguardare anche solo singoli esercizi o specifiche e determinate vie, quartieri, zone ed ambiti urbani maggiormente interessati da:
> esigenze di regolare ed equilibrata coesistenza tra funzioni residenziali ed attività commerciali, avuto riguardo alla rilevante presenza di locali, alla densità abitativa e alla morfologia dei luoghi;
> problemi di ordine pubblico segnalati dalle competenti Autorità e di sicurezza urbana risultanti anche dalla quantità e rilevanza di segnalazioni, esposti, sanzioni comminate ovvero da reiterati problemi connessi all’inquinamento acustico ed ambientale, agli atti del Servizio di Polizia Locale.
Rilevato che:
• attraverso il monitoraggio strutturato del territorio sono stati delimitati gli ambiti urbani particolarmente frequentati in orario notturno e interessati dal fenomeno definito della “movida”;
• di concerto con la Polizia Locale e le Forze dell’Ordine Locali sono stati definiti i criteri metodologici per la perimetrazione delle aree da sottoporre alla disciplina di cui alla presente ordinanza;
• l’analisi effettuata, agli atti ha evidenziato per queste aree:
• alta presenza di esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, di imprese artigiane di prodotti alimentari per il consumo immediato e/o d’asporto;
• rilevante numero di occupazioni di suolo pubblico funzionale all’attività di somministrazione di alimenti e bevande, effettuate tramite dehors e strutture leggere;
• abbandono in strada di rifiuti connessi alla consumazione di cibo e bevande di asporto, sosta irregolare, presentazione di diversi esposti provenienti da cittadini, segnalazioni inerenti ad assembramenti in pubblica via, disturbi alla quiete pubblica che hanno comportato numerosi interventi della Polizia Locale per la necessità di ripristinare condizioni di decoro.
Considerato che nonostante i provvedimenti adottati e i numerosi interventi di Polizia Locale e delle Autorità di pubblica sicurezza, il fenomeno che si verifica in queste aree urbane risulta meritevole di un opportuno intervento regolatorio per conseguire una regolare ed equilibrata coesistenza di funzioni residenziali ed attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande, avuto riguardo alla rilevante presenza di locali, alla densità abitativa e alla morfologia dei luoghi.
Ritenuto necessario, stante quanto sopra evidenziato, porre in essere delle azioni idonee a limitare i fenomeni sopra descritti nel rispetto del principio di proporzionalità e di adeguatezza.
Preso atto delle problematiche di ordine pubblico e sicurezza urbana, afferenti alle aree in parola, evidenziate nel corso della riunione dedicata alla valutazione dell’ordine della sicurezza pubblica dell Città di Casteggio tenutasi il 13/08/2026
Visti:
• l’art. 19 del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616;
• il Decreto Legislativo n. 267/2000 Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali con particolare riferimento all’art. 50, commi 7 e 7-bis co.1;
• il D.L. n. 14 del 20/02/2017 Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città
convertito con modificazioni dalla Legge 18 aprile 2017, n. 48;
• la Direttiva del Ministero dell’interno n. 11001/1/110(10) del 18/07/2018 Modelli organizzativi e procedurali per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche;
• il D.L. n. 113 del 4/10/2018 Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell’interno e l’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata convertito con modificazioni dalla Legge 1° dicembre 2018 n.132;
• il R.D. 18 giugno 1931, n. 773 Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza;
• il R.D. 6 maggio 1940 n. 635; Approvazione del Regolamento per l’esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza;
• la Legge 25 agosto 1991, n. 287 (o legge regionale in materia di somministrazione di alimenti e bevande);
• il D.lgs. 31-3-1998 n. 114 Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59 (o norme regionale in materia di commercio);
• la Legge 7 agosto 1990 n. 241 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
• la Legge 24 novembre 1981, n. 689 Modifiche al sistema penale;
• la Legge 26 ottobre 1995 n. 447 Legge quadro sull’inquinamento acustico;
• il D.P.R. 19.10.2011 n. 227 Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese;
• il vigente Regolamento di Polizia Urbana;
• il vigente Regolamento per la disciplina del Commercio su aree pubbliche;
• il vigente Regolamento sulle Occupazioni di Suolo Pubblico Temporanee Leggere;
ORDINA
Dal 14/08/26 al 28/08/26 su tutto il territorio comunale
a) a tutti gli esercizi commerciali al dettaglio in sede fissa (esercizi di vicinato, media e grande strutture di vendita), il divieto di vendita alcolici da asporto dalle ore 19:00 alle ore 07:00;
b) a tutte le tipologie di esercizi pubblici, attività artigianali di asporto e distributori automatici il divieto di vendita alcolici dalle ore 22:00 alle ore 07:00;
c) a tutte le tipologie di esercizi pubblici, a tutti i concessionari di plateatici per somministrazione assistita e non assistita il divieto di somministrazione bevande in contenitori di vetro (bottiglie e bicchieri o altro contenitore di vetro) dalle ore 19:00 alle ore 02:00 del giorno successivo;
d) il divieto di commercio in forma itinerante su area pubblica e di qualsiasi forma itinerante di somministrazione di alimenti e bevande anche a titolo gratuito o promozionale, dalle ore 20:00 alle ore 07:00.
DEMANDA
ai competenti organi di vigilanza di effettuare i controlli e di applicare la presente ordinanza con le relative sanzioni anche di carattere accessorio, così come previste da leggi e regolamenti.
ai competenti organi di vigilanza di effettuare i controlli e di applicare la presente ordinanza con le relative sanzioni anche di carattere accessorio, così come previste da leggi e regolamenti.
DISPONE
1. L’inottemperanza al presente provvedimento comporterà l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00 ai sensi dell’art. 7- bis del Dlgs n. 267/00.
2. Nei casi di reiterata inosservanza delle prescrizioni della presente Ordinanza, si applicano le disposizioni di cui all’art. 12, comma 1, del DL 20 febbraio 2017 n. 14, convertito con modificazioni, dalla Legge 18 aprile 2017 n. 48, anche se il responsabile ha proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta, ai sensi dell’art. 16 della legge 24 novembre 1981 n. 689: su segnalazione dell’Ufficio accertatore, potrà cioè essere disposta dal Questore di Pavia l’applicazione della misura della sospensione dell’attività per un massimo di quindici giorni, ai sensi dell’articolo 100 del RD 18 giugno 1931, n. 773, recante il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
La presente ordinanza ha efficacia dal 14/08/2026 e verrà pubblicata all’Albo Pretorio e sul sito internet del Comune, a cura dell’Assessorato alle Attività Produttive, ne sia data massima divulgazione presso le Associazioni degli esercenti.
1. L’inottemperanza al presente provvedimento comporterà l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00 ai sensi dell’art. 7- bis del Dlgs n. 267/00.
2. Nei casi di reiterata inosservanza delle prescrizioni della presente Ordinanza, si applicano le disposizioni di cui all’art. 12, comma 1, del DL 20 febbraio 2017 n. 14, convertito con modificazioni, dalla Legge 18 aprile 2017 n. 48, anche se il responsabile ha proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta, ai sensi dell’art. 16 della legge 24 novembre 1981 n. 689: su segnalazione dell’Ufficio accertatore, potrà cioè essere disposta dal Questore di Pavia l’applicazione della misura della sospensione dell’attività per un massimo di quindici giorni, ai sensi dell’articolo 100 del RD 18 giugno 1931, n. 773, recante il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
La presente ordinanza ha efficacia dal 14/08/2026 e verrà pubblicata all’Albo Pretorio e sul sito internet del Comune, a cura dell’Assessorato alle Attività Produttive, ne sia data massima divulgazione presso le Associazioni degli esercenti.
Avverso la presente ordinanza può proporsi, in alternativa:
• ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro i termini previsti dal D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
• ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notificazione o dalla conoscenza del provvedimento.
IL SINDACO
Dr. Lorenzo Vigo
• ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro i termini previsti dal D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
• ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notificazione o dalla conoscenza del provvedimento.
IL SINDACO
Dr. Lorenzo Vigo
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Ultimo aggiornamento pagina: 13/08/2026 17:02:35