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Ordinanza Sindacale n. 82 ai sensi dell’art. 50, comma 7, del D.lgs. n. 267/2000

Ordinanza Sindacale ai sensi dell’art. 50, comma 7, del D.lgs. n. 267/2000 - disposizioni per contrastare fenomeni di degrado urbano correlati al consumo e all’abuso di bevande alcoliche
Data:

28 agosto 2026

Tempo di lettura:

2 min

Tipologia

Avvisi

Descrizione

                                           COMUNE DI CASTEGGIO
                                           (PROVINCIA DI PAVIA)
Ordinanza n. 82

OGGETTO: Ordinanza Sindacale ai sensi dell’art. 50, comma 7, del D.lgs. n. 267/2000 - DISPOSIZIONI PER CONTRASTARE FENOMENI DI DEGRADO URBANO CORRELATI AL CONSUMO E ALL’ABUSO DI BEVANDE ALCOLICHE

dal giorno 29/08/2026 di entrata in vigore della presente ordinanza sino al giorno 30/09/2026

1. il divieto dalle ore 00.00 alle ore 24.00 di detenzione e consumo di bevande alcoliche e superalcoliche nelle strade, piazze, giardini, parchi, aree pubbliche o aperte al pubblico transito e loro adiacenze, ad esclusione dei locali di pubblico esercizio con relativa autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande, nonché relative aree esterne concesse in uso temporaneo agli esercizi stessi (es. dehor o estensioni provvisorie di plateatico);
2. il divieto dalle ore 00.00 alle ore 24.00 di detenzione di qualsiasi contenitore di vetro nelle strade, piazze, giardini, parchi, aree pubbliche o aperte al pubblico transito e loro adiacenze, ad esclusione dei locali di pubblico esercizio con relativa autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande, nonché relative aree esterne concesse in uso temporaneo agli esercizi stessi (es. dehor o estensioni provvisorie di plateatico);
3. il divieto dalle ore 19 alle ore 7 del giorno seguente di vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche in qualsiasi contenitore, da parte dei gestori di esercizi pubblici ed esercizi commerciali o artigianali su area privata o su area pubblica, compresi i punti vendita con distributori automatici;
4. Il divieto dalle 00.00 alle 24.00 a chiunque di stazionare, sedersi o sdraiarsi anche in modo episodico e finalizzato al riposo notturno o alla sosta prolungata non motivata da esigenze di attesa o di transito (c.d. bivacco), vale a dire la permanenza prolungata e non occasionale in aree pubbliche o aperte al pubblico, posta in essere con modalità incompatibili con la normale destinazione dei luoghi, ovvero, lo stazionamento con consumo di cibi o bevande, l’utilizzo di giacigli o il deposito di effetti personali, tale da determinare intralcio alla fruizione degli spazi, pregiudizio al decoro o disturbo alla quiete pubblica.
I divieti di cui ai punti precedenti non hanno efficacia all’interno delle aree individuate per lo svolgimento degli eventi con regolare titolo autorizzativo, organizzati o patrocinati dal comune di Casteggio per i quali è stata prevista regolare servizio di sicurezza e controllo tramite PL e forze dell’ordine. per gli esercizi che effettuano servizio a domicilio del cliente e per le attività di ristorazione-somministrazione limitatamente al servizio al tavolo o in relazione alla consumazione sul posto di produzione. Per gli esercizi commerciali la vendita per asporto rimane ammessa solo se abbinata alla prevalente vendita di alimentari.
Sono fatte salve eventuali deroghe per attività svolte nell’ambito di iniziative ed eventi pubblici di carattere temporaneo organizzate, patrocinate o comunque sostenute dall’Amministrazione comunale per le quali l’amministrazione provvede all’organizzazione di un sistema di sorveglianza (Polizia Locale e Forze dell‘ordine).

Allegati

Documenti

A cura di

Ultimo aggiornamento pagina: 28/08/2026 14:07:49

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